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Old 11-12-2009, 13:20   #1
riko06
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CAPO IX
ORGANI DI VIGILANZA


Art. 37
(Vigilanza)

1. I servizi veterinari ufficiali, gli Organi di Pubblica Sicurezza e le guardie zoofile volontarie delle associazioni riconosciute vigilano e controllano, secondo le rispettive competenze, sull’esecuzione e l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il prefetto competente per territorio nomina le guardie zoofile, su richiesta delle associazioni riconosciute, come guardie particolari giurate ai sensi dell'art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 31/03/1979 e successive integrazioni e della Legge n.189/2004.

3. All’interno delle aree protette, la vigilanza sull’esecuzione e l’osservanza della presente legge è affidata anche ai guardaparco dipendenti degli enti parco.

Art.38
(Associazioni per la protezione degli animali)

1. Le associazioni riconosciute di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f, hanno diritto ad essere iscritte nei registri e negli albi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con le eventuali sedi presenti nei rispettivi territori.

Art. 39
( Guardie zoofile)

1. La qualifica di guardia zoofila è conseguita dopo aver frequentato appositi corsi di formazione organizzati dalle associazioni riconosciute ai sensi della legge 189/04 o dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dal D.P.R. n.33 del 31/03/1979 e dalla Legge n. 189/04.

Art. 40
(Poteri sostitutivi del Prefetto)

1. Il Prefetto ha facoltà di esercitare potere sostitutivo in tutte le ipotesi di mancato adempimento da parte dei Comuni degli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 41
(Piano degli interventi)

1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d’affezione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approvano entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e zoofila.

2. Il piano, tenuto conto dei dati presenti in anagrafe canina, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio, degli animali ospitati nei rifugi deve contenere:

a) l’analisi del fenomeno dell’abbandono e del randagismo dei cani e della formazione di colonie feline al fine di mirare gli interventi;
b) i criteri di priorità e le scadenze relative ai diversi interventi;
c) le modalità di partecipazione degli enti locali , delle associazioni per la protezione degli animali e dei privati;
d) le modalità per il monitoraggio delle attività e la raccolta uniforme dei dati;
e) le risorse per l’attuazione degli interventi classificate secondo la provenienza;
f) l’individuazione dei criteri per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
g) i criteri per l’organizzazione dei corsi d’aggiornamento o di formazione professionale ai sensi della presente legge;
h) gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell’attività riproduttiva e sul corretto mantenimento dei propri animali, con particolare riferimento anche agli interventi educativi rivolti alle giovani generazioni in collaborazione con la scuola.

3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la Regione e Province autonome, i Comuni, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina Veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni riconosciute.

4. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano trasmettono il piano triennale degli interventi , una volta approvato, al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali .

Art. 42
( Relazioni sull’attuazione)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un resoconto circa l’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed il maltrattamento degli animali d’affezione, con particolare riferimento a:

a) gli interventi realizzati e i risultati ottenuti dagli enti cui fa carico l’attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi;
b) i risultati della gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati;
c) le iniziative relative all’attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali d’affezione e salute dei cittadini effettuate direttamente o tramite enti e associazioni;
d) i risultati di vigilanza e controllo e relative sanzioni;
e) le risorse effettivamente impiegate nel piano triennale in base agli interventi;
f) i miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione precedente.

Art.43
(Modifiche al titolo IX bis del codice penale)
1. Alla legge 20 luglio 2004 n. 189 è aggiunto l’articolo 1- bis:
“La condanna o l’emissione di condanna per taluno dei fatti previsti dall’articolo 1 comporta la perdita della facoltà di detenere animali e la sospensione per due anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e la pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere”.



CONTINUA
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CAPO X
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE


Art. 44
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di un cane e di un gatto appartenente a colonie feline o detenuto a scopo di commercio che non provvede a farlo identificare mediante l’applicazione del microchip o a farlo registrare nell’anagrafe di cui all’articolo 8, entro il secondo mese di vita ed entro 15 giorni dal possesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d’affezione che non garantisce il benessere ed il controllo dell’animale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 18.000; (articolo 7, comma 2).

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il responsabile di un animale d’affezione che affida l’animale a persone non in grado di gestirlo, se dal fatto derivano lesioni all’integrità di persone o animali, è punito con la reclusione da 2 mesi ad 1 anno e con la multa da euro 3.000 ad euro 15.000. (articolo 7, comma 3, lett. b).

4. Salvo il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d’affezione che non adempie agli obblighi di cui al comma 4 dell’articolo 7, lett.a) b) e) e h) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 ad euro € 6000.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque allontana i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima dei due mesi di età, fatti salvi i casi di decesso della madre o di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre certificati da un medico veterinario, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro €. 10.000.

6. Chiunque vende cani di età inferiore ai due mesi, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da €. 5.000 a €. 100.000. (articolo 7, comma 7).

7. Chiunque vende cani e gatti non identificati e registrati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6.000 (articolo 7, comma 7).

8. Il responsabile proprietario di un animale d’affezione che in caso di cessione omette di darne comunicazione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

9. Il responsabile di un animale d’affezione che in caso di smarrimento omette di dare comunicazione al servizio veterinario ufficiale ai sensi dell’art. 7, comma 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, mette in commercio utilizza o detiene microchip per l’identificazione degli animali d’affezione non conformi alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e distributori di microchip per l’identificazione degli animali d’affezione che producono o immettono in commercio microchip senza la registrazione prevista dall’articolo 9, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 18.000.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e distributori di microchip per l’identificazione degli animali d’affezione che non garantiscono la rintracciabilità dei lotti di microchip venduti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da a € 1.500 a € 9.000; (articolo 9, comma 2).

13. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette di dare segnalazione al servizio veterinario ufficiale di un animale d’affezione ferito, al fine di consentirne il soccorso, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da €. 1.000 a €. 10.000 (articolo 10, comma 1).

14. Il responsabile dell’animale d’affezione che, in caso di decesso dell’animale, omette di darne segnalazione al servizio veterinario ufficiale, ai fini della cancellazione dall’anagrafe canina, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.000. (articolo 11, comma 1).

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medico veterinario che sopprime un animale d’affezione in assenza di anestesia profonda o qualora l’animale non sia affetto da malattia grave con prognosi infausta e che comporti sofferenza o in assenza di certificazione attestante che il cane è a rischio elevato per l’incolumità delle persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da €. 50.000 a €. 160.000. (articolo 11).

16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rinviene animali randagi ed omette di darne tempestiva comunicazione al servizio veterinario ufficiale o alle forze di polizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 ad € 3.000 (articolo 15 comma 6).

17. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della gestione di un rifugio che avvia l’attività del rifugio in assenza della autorizzazione sanitaria prescritta all’articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3000 ad € 18.000.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestendo un rifugio non mette in atto misure volte ad incentivare e a favorire le adozioni degli animali ospitati o non organizza visite guidate all’interno della struttura o non rispetta l’obbligo di apertura al pubblico previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000 ad € 5.000 (Art. 16).

19. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita attività con animali d’affezione senza la prevista autorizzazione sanitaria è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 16.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque esercita tali attività senza essere in possesso della prescritta formazione professionale (Art. 20).

20. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari delle attività con animali d’affezione che non provvedono, qualora necessario, alle cure medico veterinarie sono puniti con l’arresto fino ad un anno e con l'ammenda da €. 1.000 a €. 10.000.

21. Il titolare dell’attività di allevamento o commercio che omette di comunicare al Servizio veterinario ufficiale l’avvenuta cessazione dell’attività entro i termini previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.000.

22. Il titolare dell’attività con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, educazione ed addestramento di cani, che non adempie l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di aggiornamento dello stesso ai sensi della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 (Art. 21, comma 1).

23. Chiunque acquista, accetta in conto vendita, vende o pone in vendita animali provenienti da privati, allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge ovvero non identificati e registrati è punito con l’ammenda da € 1.000 a 4.000 (Art. 21, comma 2). Alla stessa pena è soggetto chiunque esercita la vendita ambulante o itinerante di animali d’affezione (Art. 21, comma 3).

24. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nello svolgimento delle attività con animali d’affezione non rispetta i requisiti di detenzione fissati con il decreto di cui all’art. 15, comma 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3.000 a € 18.000 (Art. 21, comma 4).

25. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza animali per mostre, esposizioni, concorsi prove gare o altre manifestazioni senza il previsto nullaosta sanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 3.000 a € 18.000 (Art. 22, comma 1).

26. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega animali d’affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre, circhi nonché per spettacoli ambulanti ovvero per la pratica dell’accattonaggio è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da €. 3.000 a €. 10.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque offre animali in premio, omaggio o vincita ovvero utilizza nelle manifestazioni di qualunque genere cani e gatti di età inferiore a 6 mesi, animali privi del certificato medico veterinario di buona salute di cui all’art. 22, comma 5 della presente legge ((Art. 22, commi da 2 a 5).

27. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega animali d’affezione nelle produzioni radiotelevisive e cinematografiche senza la preventiva visita di un medico veterinario di cui all’art. 23 comma 1, lettera a) della presente legge o omette di garantire adeguati periodi di riposo ed adeguate condizioni di detenzione agli animali utilizzati o li esponga a pericolo per la loro incolumità è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro. 3.000 ad euro. 18.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque impiega anestetici o sedativi al fine dello svolgimento della produzione radiotelevisiva o cinematografica (Art. 23).

28. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all’art. 24, commi 2 e 3 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 10.000. Chiunque trasporta animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura non facente parte dell’abitacolo o in carrello appendice è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 15.000. (Art. 24, comma 4). Chiunque conduce sui mezzi di trasporto pubblico cani senza guinzaglio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000.

29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a repentaglio la salute e l’incolumità pubblica ovvero il benessere degli animali d’affezione non rispettando i divieti di cui all’art. 26, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), i), j), k), l, e 3 è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 20.000.

30. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non dispone del certificato veterinario previsto all’Art. 26, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 10.000.

31. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza in modo improprio, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detiene, utilizza o abbandona qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 5.000 ad € 20.000.

32. Salvo che il fatto costituisca reato, le ditte specializzate che eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione non in conformità con le disposizioni di cui all’art. 27, comma 3 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 2.000 a € 10.000.

33. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie di cui all’art. 32, comma 1 che omettono di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante, che commercializzino rodenticidi per uso civile privi di contenitore accessibile solo agli animali bersaglio ovvero che utilizzino etichette non conformi all’art. 32, comma 2 o che non garantiscono la tracciabilità prevista all’art. 32, comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 5.000 ad euro 20.000.


CONTINUA
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CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 45
(Norme transitorie)

1. I requisiti fissati con il decreto ministeriale di cui all’art.15 comma 5 si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione.

2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti di cui all’allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro 3 anni devono corrispondere comunque ai requisiti fissati con il decreto di cui all’articolo 15, comma 5.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali rifugi, gestiti da associazioni e soggetti privati convenzionati, devono presentare al servizio veterinario ufficiale la documentazione completa inerente gli animali ospitati.

Art. 46
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari della presente legge si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del fondo della legge 14 agosto 1991, n.281 come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2006, n.203.

Art. 47
(integrazione alla Legge 21 marzo 2001 n. 74)

1. L’Art.1, comma 2 della Legge 21 marzo 2001 n.74 è abrogato e sostituito con il seguente:
“Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazione, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine, in particolare sempre si avvale, ad integrazione delle proprie, anche della collaborazione dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) che rende disponibili le proprie Unità Cinofile Italiane da Soccorso (UCIS) per ogni fase di ricerca degli infortunati e dei pericolanti (per procedere quindi al loro soccorso) ed alla ricerca dei caduti (onde procedere al loro recupero); nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS che, nelle fase di ricognizione del territorio, prima dei compiti istituzionali di soccorso e recupero, pianifica, in collaborazione con il referente Ucis, le attività di ricerca con supporto cinofilo”.

Art. 48
(Abrogazione di norme)

1. Le legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

Art. 49
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


FINE
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La parte più interessante è sicuramente questa:

Art. 21 comma 2

"E’ vietato acquistare o accettare in conto vendita animali provenienti da privati, o comunque
da allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge, nonché vendere o
porre in vendita animali non regolarmente identificati e registrati nelle anagrafi."


Qualche commento:

http://www.articolionline.net/2009/1...quando-un.html
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Old 11-12-2009, 14:06   #5
Earthlings
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Se scrivi dei post interamente in bold, la leggibilità dello scritto diminuisce notevolmente.
Non so se la cosa accade soltanto a me, ma per me è così.
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Old 11-12-2009, 14:21   #6
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Originally Posted by Earthlings View Post
Se scrivi dei post interamente in bold, la leggibilità dello scritto diminuisce notevolmente.
Non so se la cosa accade soltanto a me, ma per me è così.
A parte che non so cosa vuol dire bold
Comunque io lo vedo scritto normale...
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Old 11-12-2009, 14:22   #7
Sirius
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A parte che non so cosa vuol dire bold
Comunque io lo vedo scritto normale...
Bold è il grassetto... io comunque leggo bene... non è in bold/grassetto
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Old 11-12-2009, 14:50   #8
maghettodelboschetto
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La parte più interessante è sicuramente questa:

Art. 21 comma 2

"E’ vietato acquistare o accettare in conto vendita animali provenienti da privati, o comunque
da allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge, ."

Questa è mafia: lo stato pretende la sua parte di tasse sull'acquisto di cuccioli. Quindi i privati non possono vendere cuccioli, possono solo regalarli!

In Italia è inoltre vietato barattare: un'azienda non può scambiare tubi con tappi, pere con banane, perchè pretende il pagamento d'IVA, etc...
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Old 11-12-2009, 15:04   #9
arnaldo_it
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Originally Posted by maghettodelboschetto View Post
Questa è mafia: lo stato pretende la sua parte di tasse sull'acquisto di cuccioli. Quindi i privati non possono vendere cuccioli, possono solo regalarli!

In Italia è inoltre vietato barattare: un'azienda non può scambiare tubi con tappi, pere con banane, perchè pretende il pagamento d'IVA, etc...
credo che il divieto di acquisto si riferisca a chi fa commercio (altrimenti, penso io, sarebbe vietata la vendita da parte di privati; come dire che se per ipotesi uno compra un cane,lo paga pure caro - si pensi magari a un cane da caccia addestrato - e poi per motivi personali lo deve cedere, non può rivenderlo)
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Arnaldo
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Old 11-12-2009, 15:15   #10
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aggiungo anche che tutta l'utilità e difesa verrebbe bandita dal momento che è vietato addestrare cani ad attacco e difesa...
quindi niente CAL1 e 2, men che meno IPO

la realtà è che stiamo andando verso un vero periodo di oscurantismo (c'è un'associazione - lo CSEN cinofilia - che ha chiesto a Sky di non trasmettere più Cesar Millian millantando non solo 400 istruttori che non ha dal momento che son passati in larga parte a Libertas a quanto pare, ma anche ben 1.800.000 praticanti! )

tendenza generalizzata all'omologazione di cani tutti uguali, possibilmente con sorriso beota stampato in muso, mantello come optional, taglia medio piccola e carattere da agility (a dir tanto) o da obedience (preferibile). Insomma via le razze, via le attitudini naturali ecc

(a che servono i levrieri? e i molossoidi? gli schnauzer? i dobermann? i CLC?)
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Purtroppo è una moda degli ultimi tempi preparare dei disegni di legge con effetti sensazionalistici e propagandistici ma la cui trasformazione in legge vera e propria è quasi utopia.

Ci sono spunti interessanti,che cercano di receperire anche gli impulsi derivanti dalle ultime convenzioni internazionali in materia di animali di affezione,ma ci sono anche delle macroscopiche sciocchezze.(per usare un benevolo eufemismo)
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maghettodelboschetto
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Originally Posted by arnaldo_it View Post
credo che il divieto di acquisto si riferisca a chi fa commercio (altrimenti, penso io, sarebbe vietata la vendita da parte di privati; come dire che se per ipotesi uno compra un cane,lo paga pure caro - si pensi magari a un cane da caccia addestrato - e poi per motivi personali lo deve cedere, non può rivenderlo)
Le leggi sono spesso criptiche, allora sarebbe meglio interpretarle nel senso più stretto

"e' vietato acquistare o accettare in conto vendita"

Se intendono "vietato acquistare da privati" allora ne consegue che i privati non possono nemmeno vendere (sebbene non siano punibili)

Se invece hanno scritto impropriamente e intendevono "acquistare in conto vendita" allora proibiscono l'intermediazione commerciale, e il privato potrebbe vendere direttamente al consumatore...


Cmq è una tendenza generalizzata, quella di regolamentare tutto... tra qualche giorni publicheranno delle norme su come pulirsi le natiche dopo la defecatio: "genere di carta ammessa, rigorosamente ecologica!... limitatazioni al tiro dello sciacquone... tecniche di sgrullata, riduzione rumore molesti, etc...)
Generalmente, chi fa la norma non ha mai nemmeno utilizzato l'oggetto normalizzato.
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