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#30 | |
Strange Member
Join Date: Jan 2009
Location: Pergine /Vs Trentino
Posts: 882
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Finalmente cè anche la sentenzas, era ovvio nella legge è scritto in "luoghi aperto al publico"... e giuridicamente.. molto particolare questa espressione... come gia spiegato da Felicetti... Gentile Linda L’articolo 1 comma 3 lettera a) dell’Ordinanza ministeriale fissa l’obbligo del guinzaglio, al posto della sola museruola come da articolo 83 primo comma lettere c) e d) del Dpr 320 del 1954 , fino a metri 1,50 “nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni”. Per luogo aperto al pubblico si intende giuridicamente un luogo privato aperto al pubblico nel quale l’accesso è tuttavia consentito a particolari condizioni (ad esempio con pagamento di un biglietto d’ingresso o un negozio che non sia un bar o un ristorante) altra cosa è invece il luogo pubblico (esempio, le pubbliche vie, il bosco non di proprietà privata). In ogni caso, per i contravventori di tale nuova specifica disposizione, per la metratura e per la definizione “aree urbane” (le innovazioni rispetto al Dpr citato) non vi è sanzione se non prevista da legge regionale, Ordinanza del Sindaco, Regolamento Comunale. Atti in vigore non devono per forza adeguarsi all’Ordinanza Ministeriale Cordiali saluti Gianluca Felicetti
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![]() Allora guardami negli occhi e capirai che io ti amo ancora... |
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