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#1 |
VIP Member
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non ci ho prestao molta attenzione,e qualche mio amico addestratore era scettico,ma:
-l 'ordinanza martini se non erro è gia in vigore -sulle agenzie di stampa e su internet lo steso refrain "divieto anche di addestramento alla manica etc etc" in teoria,facendo 2+2 ,sarebbe gia illegale,o cmq da sanzione amminsitrativa mi perdo qualcosa io,o si andrà avanti al solito come "all italiana"? e un conto è il privato che va il martedì sera al campo..un conto le decine di razze che qualche prova devon svolgerla,fosse anche solo per andare in classe ch internazionale all estero(dovè solo il belgio ad aver abolito la cosa) sul sito enci è detto qualcosa?mah! o mi perdo qualcosa io? salut! (giro di boa epocale?)
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"la Sokuli i Capossella la Sirka" |
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#2 |
Senior Member
Join Date: Mar 2007
Location: pesaro
Posts: 1,879
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veramente anche io ieri ho sentito al telegiornale che la legge è già entrata in vigore...quindi domani devo andare a dare un'occhiata per stè c***o di museruole...uff...
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eli&maki&nabe |
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#3 |
http://www.flickr.com/pho
Join Date: Sep 2003
Location: Cattolica
Posts: 4,130
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anche le museruole?
ma porca p......
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Talità Kum. Noi siamo Alakanuk . |
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#4 |
VIP Member
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sorry ragazzi,io son il Re del OT,ok,ma il discorso è un altro:
se quel che è scrito è vero: addio ipo,cal ,korung e vattalapesca,almeno in italia( cosè dobbiam andare a san marino o in città del vaticano?) e sarebbe il caso che qualcuno ci desse conferme o meno(enci?)
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"la Sokuli i Capossella la Sirka" |
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#5 |
Distinguished Member
Join Date: Feb 2009
Location: Verona
Posts: 4,419
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Nulla è chiaro, ma l'ordinanza (che sì dovrebbe essere in vigore dal 24 marzo) mi pare dica solo genericamente, all'art. 2, che è vietato "l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività"...necessariamente questo comporta il divieto del manicotto (come dicono i giornali)? non necessariamente, credo io: con un divieto così generico si potrà sostenere tutto e il contrario di tutto ...
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#6 | |
VIP Member
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..ma insomma..... io credo che qualche effetto avrà,la legge mica può aver maglie larghe di kilometri
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"la Sokuli i Capossella la Sirka" |
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#7 |
Senior Member
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il divieto di addestramento che ne esalti l'aggressività era presente anche in precedenza. non si fa riferimento preciso alla manica.
voglio sperare che l'enci si faccia in qualche modo sentire per precisazioni. anzi per la verità mi piacerebbe proprio che l'addestramento da utilità e difesa lo potessero fare solo gliaddestratori iscritti all'albo e i figuranti ufficiali. Questa si sarebbe una bella novità a tutela dei loro albi e delle figure professionali. |
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#8 |
Distinguished Member
Join Date: Feb 2009
Location: Verona
Posts: 4,419
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Questo non lo sapevo: e allora se il divieto era presente anche prima, con lo stesso wording, e il manicotto è sempre stato usato, questo mi sembra un ottimo argomento per sostenere che l'ordinanza non ha introdotto alcun divieto del manicotto, come hanno invece enfaticamente sostenuto i giornali
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#9 |
VIP Member
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ciao arnaldo,guarda che a me par di ricordare diversamente
prima c'era il divieto di esaltazione aggressività. oggi idem,e si parla però pure di divieto maniche e altro han stretto le maglie,simply aggiungi parte dle mondo cinofilo che da sempre non ama l 'addestramento e -o lo considera una scocciatura o un paletto/sbarramento x gli show (e aggiungi alcune associazioni animaliste) io non sarei così ottimista
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"la Sokuli i Capossella la Sirka" |
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#10 | |
VIP Member
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legggi la versione "ufficiale" della cosa,in giro: la parola manicotto compare ,eccome se viene pubbblicata pure sulla gazzetta ufficiale,bingo...
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"la Sokuli i Capossella la Sirka" |
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#11 |
Senior Member
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Davide, io nel testo dell'ordinanza non ho letto divieto di uso di salamotti e maniche; se poi ci saranno delle varianti non lo so dire, ma il testo presentato ai primi di marzo non lo conteneva. Prima della presentazione ufficiale alla stampa, qualche giornalista aveva riportato, non so se per errata interpretazione o per fonte errata, che quegli attrezzi erano vietati.
Le asl comunque non sanno nulla ancora nè la polizia municipale. Dal punto di vista cinotecnico, se verrà abolito tale addestramento è evidente che tutte le razze sottoposte a prova di lavoro, non avranno più le prove di lavoro. E quindi cadrebbero molte considerazioni di livello internazionale. Non mi meraviglierei che succedesse quel che è successo per il taglio delle code: là si taglia per le razze i cui standard lo prevedono, qua si addestra per le razze la cui selezione lo prevede. Magari finisce così... Sarebbe da sentire cosa ha da dire l'enci, ma se tanto mi dà tanto, non lo sanno nemmeno loro anche per il fatto che i ministeri di riferimento sono diversi. |
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#12 |
Distinguished Member
Join Date: Feb 2009
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Se non erro, prima il testo era così:
"è vietato...l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale" "inteso ad esaltare l'aggressività" è in effetti un po' diverso diverso da "che esalta l'aggessività"; anche se la differenza è sottile. Un metodo come il manicotto che non è destinato ad esaltare l'aggressività, ma di fatto comunque la esalta (preciso che io non ne so nulla dei possibili effetti del manicotto sull'aggressività del cane), potrebbe effettivamente ora rientrare nel divieto, mentre prima no...ma si parla sempre del sesso degli angeli finché non c'è qualcuno che interviene chiarendo il punto |
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#13 |
Distinguished Member
Join Date: Feb 2009
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Posto la versione ufficiale dell'ordinanza reperita su una banca dato di legislazione, io non vedo riferimenti al manicotto ma magari sbaglio:
Ordinanza ministeriale - 03/03/2009 , n. 37270 - Gazzetta Uff. 23/03/2009 , n.68 ORDINANZA DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 3 marzo 2009 (in Gazz. Uff., 23 marzo, n. 6 ![]() IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008; Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica; Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; Ordina: Art.1 Art. 1. 1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali. 5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica. 6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4. Art.2 Art. 2. 1. Sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita'; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita' conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale. 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Art.3 Art. 3. 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario. 2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Art.4 Art. 4. 1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermita' di mente. Art.5 Art. 5. 1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni. Art.6 Art. 6. 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in vigore. Art.7 Art. 7. 1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. |
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#14 |
VIP Member
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ragazzi forse leggiamo siti diversi,ma io l' ho letto sia su una stesura provvisoria,che sull ANSA che sentito ai tg
la gazzetta ufficiale sarà la prova del 9 cmq arnaldo..la metà del mondo cinofilo vedeva l ' attività di campo come una seccatura....(nel cane corso molti ad es non sopportavano il cal 2..e dico una razza con molti piu effettivi del clc.eh!) magari un compromesso si troverà..ma non son così fiducioso come alla fine del 2003/inizio 2004
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"la Sokuli i Capossella la Sirka" |
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#15 |
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#16 |
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quello sopra postato è il testo della gazzetta ufficiale definitivo
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#17 |
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prendo atto(evidentemente ai tg si son fatti prendere la mano)
però finchè non viene pubblicata sulla gazzetta..non tiro sospiri di sollivevo..
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"la Sokuli i Capossella la Sirka" |
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#18 | |
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letto solo ora,grazie ![]() evidentemente all enci in un batti balenoallultimo momento si son fatti sentire! ![]()
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"la Sokuli i Capossella la Sirka" |
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#19 |
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#20 |
Distinguished Member
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scusa forse non capisco io: il testo è già stato pubblicato nella Gazzetta Uff. 23/03/2009 , n.68
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