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davide.c 27-03-2009 13:30

divieto d'addestramento GIA EFFETTIVO?
 
non ci ho prestao molta attenzione,e qualche mio amico addestratore era scettico,ma:

-l 'ordinanza martini se non erro è gia in vigore

-sulle agenzie di stampa e su internet lo steso refrain
"divieto anche di addestramento alla manica etc etc"

in teoria,facendo 2+2 ,sarebbe gia illegale,o cmq da sanzione amminsitrativa

mi perdo qualcosa io,o si andrà avanti al solito come "all italiana"?

e un conto è il privato che va il martedì sera al campo..un conto le decine di razze che qualche prova devon svolgerla,fosse anche solo per andare in classe ch internazionale all estero(dovè solo il belgio ad aver abolito la cosa)

sul sito enci è detto qualcosa?mah!

o mi perdo qualcosa io?

salut!

(giro di boa epocale?)

spellbound 27-03-2009 13:36

veramente anche io ieri ho sentito al telegiornale che la legge è già entrata in vigore...quindi domani devo andare a dare un'occhiata per stè c***o di museruole...uff...

wolflinx 27-03-2009 13:46

anche le museruole?
ma porca p......

davide.c 27-03-2009 13:59

sorry ragazzi,io son il Re del OT,ok,ma il discorso è un altro:

se quel che è scrito è vero:
addio ipo,cal ,korung e vattalapesca,almeno in italia( cosè dobbiam andare a san marino o in città del vaticano?)

e sarebbe il caso che qualcuno ci desse conferme o meno(enci?)

Martab 27-03-2009 14:23

Nulla è chiaro, ma l'ordinanza (che sì dovrebbe essere in vigore dal 24 marzo) mi pare dica solo genericamente, all'art. 2, che è vietato "l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività"...necessariamente questo comporta il divieto del manicotto (come dicono i giornali)? non necessariamente, credo io: con un divieto così generico si potrà sostenere tutto e il contrario di tutto ...

davide.c 27-03-2009 14:24

Quote:

Originally Posted by Martab (Bericht 201357)
.necessariamente questo comporta il divieto del manicotto (come dicono i giornali)? non necessariamente, credo io: con un divieto così generico si potrà sostenere tutto e il contrario di tutto ...


..ma insomma.....

io credo che qualche effetto avrà,la legge mica può aver maglie larghe di kilometri

arnaldo_it 27-03-2009 14:27

il divieto di addestramento che ne esalti l'aggressività era presente anche in precedenza. non si fa riferimento preciso alla manica.
voglio sperare che l'enci si faccia in qualche modo sentire per precisazioni.
anzi per la verità mi piacerebbe proprio che l'addestramento da utilità e difesa lo potessero fare solo gliaddestratori iscritti all'albo e i figuranti ufficiali. Questa si sarebbe una bella novità a tutela dei loro albi e delle figure professionali.

Martab 27-03-2009 14:31

Questo non lo sapevo: e allora se il divieto era presente anche prima, con lo stesso wording, e il manicotto è sempre stato usato, questo mi sembra un ottimo argomento per sostenere che l'ordinanza non ha introdotto alcun divieto del manicotto, come hanno invece enfaticamente sostenuto i giornali

davide.c 27-03-2009 14:34

ciao arnaldo,guarda che a me par di ricordare diversamente

prima c'era il divieto di esaltazione aggressività.

oggi idem,e si parla però pure di divieto maniche e altro

han stretto le maglie,simply

aggiungi parte dle mondo cinofilo che da sempre non ama l 'addestramento e -o lo considera una scocciatura o un paletto/sbarramento x gli show (e aggiungi alcune associazioni animaliste)

io non sarei così ottimista

davide.c 27-03-2009 14:36

Quote:

Originally Posted by Martab (Bericht 201363)
questo mi sembra un ottimo argomento per sostenere che l'ordinanza non ha introdotto alcun divieto del manicotto, come hanno invece enfaticamente sostenuto i giornali


legggi la versione "ufficiale" della cosa,in giro:
la parola manicotto compare ,eccome

se viene pubbblicata pure sulla gazzetta ufficiale,bingo...

arnaldo_it 27-03-2009 14:40

Davide, io nel testo dell'ordinanza non ho letto divieto di uso di salamotti e maniche; se poi ci saranno delle varianti non lo so dire, ma il testo presentato ai primi di marzo non lo conteneva. Prima della presentazione ufficiale alla stampa, qualche giornalista aveva riportato, non so se per errata interpretazione o per fonte errata, che quegli attrezzi erano vietati.

Le asl comunque non sanno nulla ancora nè la polizia municipale.

Dal punto di vista cinotecnico, se verrà abolito tale addestramento è evidente che tutte le razze sottoposte a prova di lavoro, non avranno più le prove di lavoro. E quindi cadrebbero molte considerazioni di livello internazionale.
Non mi meraviglierei che succedesse quel che è successo per il taglio delle code: là si taglia per le razze i cui standard lo prevedono, qua si addestra per le razze la cui selezione lo prevede. Magari finisce così...

Sarebbe da sentire cosa ha da dire l'enci, ma se tanto mi dà tanto, non lo sanno nemmeno loro anche per il fatto che i ministeri di riferimento sono diversi.

Martab 27-03-2009 14:43

Se non erro, prima il testo era così:
"è vietato...l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale"

"inteso ad esaltare l'aggressività" è in effetti un po' diverso diverso da "che esalta l'aggessività"; anche se la differenza è sottile.
Un metodo come il manicotto che non è destinato ad esaltare l'aggressività, ma di fatto comunque la esalta (preciso che io non ne so nulla dei possibili effetti del manicotto sull'aggressività del cane), potrebbe effettivamente ora rientrare nel divieto, mentre prima no...ma si parla sempre del sesso degli angeli finché non c'è qualcuno che interviene chiarendo il punto

Martab 27-03-2009 14:44

Posto la versione ufficiale dell'ordinanza reperita su una banca dato di legislazione, io non vedo riferimenti al manicotto ma magari sbaglio:

Ordinanza ministeriale - 03/03/2009 , n. 37270 - Gazzetta Uff. 23/03/2009 , n.68
ORDINANZA DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 3 marzo 2009 (in Gazz. Uff., 23 marzo, n. 68). - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art.1
Art. 1.
1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art.2
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita' conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art.3
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art.4
Art. 4.
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermita' di mente.
Art.5
Art. 5.
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
Art.6
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in vigore.
Art.7
Art. 7.
1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

davide.c 27-03-2009 14:45

ragazzi forse leggiamo siti diversi,ma io l' ho letto sia su una stesura provvisoria,che sull ANSA che sentito ai tg

la gazzetta ufficiale sarà la prova del 9

cmq arnaldo..la metà del mondo cinofilo vedeva l ' attività di campo come una seccatura....(nel cane corso molti ad es non sopportavano il cal 2..e dico una razza con molti piu effettivi del clc.eh!)


magari un compromesso si troverà..ma non son così fiducioso come alla fine del 2003/inizio 2004

arnaldo_it 27-03-2009 14:46

http://www.ministerosalute.it/dettag...stero&colore=2
http://www.ministerosalute.it/dettag...&sub=2&lang=it

Martab 27-03-2009 14:47

quello sopra postato è il testo della gazzetta ufficiale definitivo

davide.c 27-03-2009 14:48

prendo atto(evidentemente ai tg si son fatti prendere la mano)


però finchè non viene pubblicata sulla gazzetta..non tiro sospiri di sollivevo..

davide.c 27-03-2009 14:49

Quote:

Originally Posted by Martab (Bericht 201378)
quello sopra postato è il testo della gazzetta ufficiale definitivo


letto solo ora,grazie

:otiro sospiro!

evidentemente all enci in un batti balenoallultimo momento si son fatti sentire!;)

arnaldo_it 27-03-2009 14:51

http://www.gazzettaufficiale.it/guri...=1238157979325

Martab 27-03-2009 14:51

scusa forse non capisco io: il testo è già stato pubblicato nella Gazzetta Uff. 23/03/2009 , n.68

Denial 27-03-2009 14:51

Questa è la parte dell'ordinanza che riguarda l'addestramento in cui si capisce che non cambia assolutamente niente. Nell'intervista a repubblica TV parlava di manicotto ma di fatto qua non è specificato e "aggressività" è un concetto parecchio vago.

Art. 2.


1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Martab 27-03-2009 14:52

Ah ecco, scusate entrambi non avevo visto i vostri mess

arnaldo_it 27-03-2009 14:56

Art. 3.



1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento
di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i
Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio
potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni
provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di
prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico
comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale.
3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei
cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al
cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

il comma 2 di questo articolo voglio proprio vedere come fa ad essere applicabile... :cry:

arnaldo_it 27-03-2009 14:59

mi pare comunque che il testo pubblicato sulla gazzetta ufficiale sia lo stesso di 3 settimane fa.

per il discorso addestramento alla difesa da gara e quindi maniche, non c'è nessun riferimento ma c'è un grosso problema: quanti sanno distinguere un addestramento alla difesa personale che lavora sull'aggressività da uno da gara non basato sull'aggressività ma su predatorio/possessività/combattività e quindi gioco?

PS anche per la difesa da gara si può lavorare sull'aggressività, ma non solo su quella, mentre la difesa personale non è un gioco.

arnaldo_it 27-03-2009 15:12

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani
con rilascio di specifica attestazione denominata patentino
. Detti
percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le
aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini
professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina
veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di
protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i
proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che
richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per
la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base
dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito
di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno
l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i
percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee
guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.



il comma 7 sancisce che entro 2 mesi avremo per decreto le linee guida dei corsi.
Chi farà i corsi? => comma 4

all'improvviso tutti esperti di corsi di formazione quando per loro stessa ammissione la stragrande maggioranza dei veterinari non sa proprio da che parte cominciare. allora i corsi li fanno le associazioni animaliste? ma per favore!

Il tutto si risolverà con un po' di teoria facile facile da libro cuore e forse una lezione pratica tenuta da chissachì o magari col patentino rilasciato chissà come...

non si può non notare che non vengono citate le associazioni di addestratori/educatori ... che tristezza.

davide.c 27-03-2009 15:14

Quote:

Originally Posted by arnaldo_it (Bericht 201386)

il comma 2 di questo articolo voglio proprio vedere come fa ad essere applicabile... :cry:


infati a qualche tg han fatto almeno un intervista a una veterinaria gia molto scettica:twisted:..ma molto molto peraltro,non per far indovino,ma gia io tempo fa avevo detto che a me la cosa sembrava un po aleatoria..:twisted::o

piccolino 27-03-2009 15:44

Quote:

Originally Posted by davide.c (Bericht 201338)
mi perdo qualcosa io,o si andrà avanti al solito come "all italiana"?

Quì davide ti sei già risposto...........dicono tanto di far leggi nuove ma si andrà avanti come è sempre stato...in questi ultimi mesi le cose sono cambiate varie volte e questo già fa capire tutto.
Risultato finale: l'addestramento rimane tale e quale, leggi rigirate con vari giri di parole ma alla fine sono sempre quelle, nei campi di addestramento si addestrerà nello stesso modo finchè non arriverà casualmente un controllo.

Martab 27-03-2009 15:51

Anche secondo me finirà così...poi l'ordinanza durerà 24 mesi, figuriamoci se in soli due anni le asl organizzeranno i corsi ...
ci sarà qualche multa a chi non si porta la museruola dietro e basta ... a me sembra la solita buffonata fatta solo per dimostrare che il governo reagisce prontamente e severamente all'emergenza "cani pericolosi" ...
se poi verrà fatta una legge sempre "severa" ma meno aleatoria ben venga, ma per ora questa ordinanza - nella pratica - crea più problemi di quanto non ne risolva

davide.c 27-03-2009 15:55

Quote:

Originally Posted by Martab (Bericht 201399)
se poi verrà fatta una legge sempre "severa" ma meno aleatoria ben venga, ma per ora questa ordinanza - nella pratica - crea più problemi di quanto non ne risolva

ma insomma..;)

perchè quella con le liste andava meglio?
va la che è molto meglio questa!

intanto è passato il chiaro messaggio che se uno viene trovato col cane libero qualunque cosa succeda,è gia dalla parte del torto

(prima c'eran state sentenze di tribunali un po in antitesi l'una con laltra,qui invece si parla chiaro:))

marta,ehm scusa,vediamo di ragionarci sopra senza dire necessariamente che tutto va male e che tutto non serve:twisted:(quesot si che è "all italiana")


forse chi lascia il cane libero al parco,da sto momento dovrà un po pensarci su,la pressione popolare di incazzatura cè ,eccome..la legge l han fatta x quello,sai

roby e gaio 27-03-2009 16:03

diciamo che l'idea è buona ma ci hanno lavorato un pò male???

davide.c 27-03-2009 16:08

x me no:cè ancora gente che crede che se il cane al parco corre libero e tira giu un anziano,non succeda niente

giuro
cè gente che pensa sia così
e invece non è così

dico,la gente li vede i tg,i giornali li legge?

sta legge ha il merito di essere"ultimo avviso,se si è fuori dal guinzaglio,si riskia,legalmente e penalmente,amen"

e fine

non è che si può sempre incolpare le leggi x quel che fanno i cittadini eh..succede solo in italia sta roba..eh....


negli usa anni fa boccarono un Kennedy junior(..) con cane libero...350 dollari di multa..

poi gia l 'abolizione della lista famosa è un ottima cosa

(si ode da lontano"silvio silvio silvio")

(oh mo' non ve incazzate eh:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::tw isted:)

roby e gaio 27-03-2009 16:11

infatti dico che le cose scritte vanno bene..è nella fase "come applicarle" che hanno lavorato male..

davide.c 27-03-2009 16:18

per carità,tutto vero

solo che polizia e carabinieri e(...mamma mia...)vigili urbani /polzia municipale mi son sempre sembrati di manica larga sulla cosa..

vediamo se da oggi si svegliano..(..)ok bravi contro mafia e terrorismo,ma contro le cosine minime son davvero ..lenti...

invece che i soliti piagnistei sui poveri cani randagi,magari mandare qualche email a qualche caserma delle forze dell ordine e dire ::twisted:

"mo' vi fotografo,che passate con la macchina x i parchi ,sbadigliando,e non fate niente x le decine di cani di 50 kg degli studenti pugliesi a bologna liberi di scorrazzare liberi ovunque,e le giro tutte ai giornali,...così magari vi svegliate.."..

un conto è 40 minuti,un conto è dieci ore eh..

magari x email rispondono, male,ma rispondono..:rock_3

Martab 27-03-2009 16:31

Sì infatti trovo giustissime certe cose di quest'ordinanza in linea di principio (guinzaglio, museruola dietro, assicurazione..perché no?)

Non trovo assurdo il patentino, ma dovrebbe essere obbligatorio per tutti (SOLO per i cani presi dall'entrata in vigore dell'ordinanza in avanti, per limitare il rischio abbandoni), e si dovrebbe capire meglio in cosa consiste.
Diversamente, mi pare di capire che non sia obbligatorio per tutti, dice l'art. 3 c. 6:
"6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi"
Io sarei ben felice di partecipare a qualche stage in cui mi insegnano cose nuove su un argomento che mi piace.
Comunque dubito che questi corsi verranno organizzati nel giro di due anni (ma spero di sbagliarmi)

Trovo invece una assoluta follia che il veterinario possa decidere se il mio cane è o meno "impegnativo" o "pericoloso" peraltro senza parametri che gli pemettano di stabilire se lo è o non lo è. E' ovvio che questo provocherà la corsa al veterinario compiacente/parente...ma di questo ho visto che si è già discusso

Trovo allo stesso modo assurdo vietare genericamente l'addestramento che causa aggressività: o si dice cosa è vietato, o non si dice nulla.
E' una ordinanza cavoli non una dichiarazione di intenti!
Così si creano solo dubbi e incertezze, è solo questo che non condivido e che critico ...sono tre norme in croce, e avrebbero potuto approfondire meglio certi temi, invece mi sembra che la fretta di farla uscire tempestivamente come misura urgente abbia prevalso, tutto qui

davide.c 27-03-2009 16:35

siamo in un paese dove le scuole superiori non riuscivano ad organizzare i corsi di recupero al pomeriggio..e sui nostri giovani,in teoria,si dovrebbe pianificare il domnai..scusa la retorica...

ordunque..:lol:

secondo te... organizzeranno mai patentini "x cani":lol::lol::lol:?
la risposta te la do io:
MAI

peraltro il patentino parte se uno ha un cane segnalato,o che ha gia morso,quindi se hai il cane ok,il vet sta calmo

fine dei giochi

Martab 27-03-2009 16:39

Quote:

Originally Posted by roby e gaio (Bericht 201408)
infatti dico che le cose scritte vanno bene..è nella fase "come applicarle" che hanno lavorato male..

Infatti: i principi che stano dietro alle cose scritte vanno bene, ma le cose sono poi state scritte male (o in modo troppo fumoso) e questo porta al totale arbitrio nell'applicazione...
Dai, un esempio che dimostra che si sono persi anche nelle cose più semplici: stiamo parlando di un guinzaglio "LUNGO NON PIù DI 1,5 M" e non si capisce nemmeno se il flexi allungabile bloccato vada bene o no....quanti tipi di guinzagli ci sono?! allungabile e non ...non potevano specificarlo?! non è un'ordinanza che tratta di astrofisica..:?


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