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nefertari01 14-11-2009 10:59

ma allora citta a parte...sto lupo sciolto e libero di scorrazzare ce lo posso lasciare o no?

derosafulvia 14-11-2009 16:37

Il posto dove tu giri con il tuo lupo è di libero accesso a terze persone?
Risposta NO: puoi mollare la belva
Risposta SI: la belva stà a guinzaglio

Marco 14-11-2009 21:03

Quote:

Originally Posted by derosafulvia (Bericht 254644)
Il posto dove tu giri con il tuo lupo è di libero accesso a terze persone?
Risposta NO: puoi mollare la belva
Risposta SI: la belva stà a guinzaglio


....non proprio...

wildwolf 15-11-2009 15:38

Il cane può essere libero:
Quote:

Originally Posted by wildwolf (Bericht 254420)
Finalmente cè anche la sentenzas, era ovvio nella legge è scritto in "luoghi aperto al publico"... e giuridicamente.. molto particolare questa espressione... come gia spiegato da Felicetti...

Gentile Linda
L’articolo 1 comma 3 lettera a) dell’Ordinanza ministeriale fissa l’obbligo del guinzaglio, al posto della sola museruola come da articolo 83 primo comma lettere c) e d) del Dpr 320 del 1954 , fino a metri 1,50 “nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni”.

quindi tutte le aree non urbane ( fuori dall cartello urbano??) e tutto quello che non è specificato "luogo aperto al pubblico" Salvo leggi comunali e forestali... ( insomma nei boschi quanto mi resulta ancora valido la legge della museruola o guinzaglio)

Per luogo aperto al pubblico si intende giuridicamente un luogo privato aperto al pubblico nel quale l’accesso è tuttavia consentito a particolari condizioni (ad esempio con pagamento di un biglietto d’ingresso o un negozio che non sia un bar o un ristorante) altra cosa è invece il luogo pubblico (esempio, le pubbliche vie, il bosco non di proprietà privata).
In ogni caso, per i contravventori di tale nuova specifica disposizione, per la metratura e per la definizione “aree urbane” (le innovazioni rispetto al Dpr citato) non vi è sanzione se non prevista da legge regionale, Ordinanza del Sindaco, Regolamento Comunale.
Atti in vigore non devono per forza adeguarsi all’Ordinanza Ministeriale
Cordiali saluti
Gianluca Felicetti

Questa è la mia interpretazione...

derosafulvia 15-11-2009 19:08

Quote:

Originally Posted by Marco (Bericht 254692)
....non proprio...

Puoi spiegarti?

Un luogo aperto al pubblico è uno spazio in cui chiunque può accedere, limitatamente e regolatamente a regole (che possono ad esempio essere un'orario d'apertura, il pagamento di un biglietto d'ingresso, l'obbligo d'iscrizione ad un'associazione che lo gestisca) stabilite dal proprietario (sia esso un privato o un ente pubblico) o da altre norme.
Qualsiasi posto appartiene ad un proprietario. Un bosco, un prato, un campo se non è di un privato, appartiene o al Comune o alla Provincia o alla Regione o allo Stato. Se un privato nella sua proprietà non manifesta regole (recinzioni cartelli ecc..) consente di fatto l'ingresso al pubblico. Quindi cani al guinzaglio.
Per tutti gli altri siti appartenenti a organismi statali è raro/rarissimo trovare che non si sia legiferato/regolamentato in tal senso.
Ed è per questo motivo che è opportuno informarsi sempre sulle norme
in vigore nella propria regione/comune anche perchè se dette amministrazioni si allineano alla sanzione dettata dal codice penale per il malgoverno di animali sono solo 51 euro (e allora chissenefrega!!) ma se vogliono fare gli sboroni alzano lecitamente l'importo anche a cifre assurde.
Domani, se riesco, posto dall'ufficio anche alcune sentenze di Cassazione che rendono chiara la definizione di "luogo aperto al pubblico" riferite giust'appunto all'argomento cani.


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